ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DEGLI ENTI LOCALI
Presentazione delle domande dal 16 ottobre 2026
Dal 16 ottobre e fino al 15 dicembre 2026 si potrà aderire alla rottamazione quinquies dei carichi affidati all’Agente della Riscossione da parte di comuni, Regioni e altri enti locali, per le cartelle su Imu, Tari, multe stradali e tributi locali minori.
I contribuenti, una volta verificato il prospetto e gli importi dovuti, potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica con i servizi disponibili su www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Una volta conclusa la fase delle adesioni, la comunicazione delle somme dovute sarà inviata al debitore entro il 28 febbraio 2027, per essere pagata in un’unica soluzione o in più rate dal 31 marzo 2027.
Tributi locali definibili con la rottamazione
L’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/26 inserito nel testo del decreto in sede di conversione dalla L. n. 88/2026 ha previsto l’estensione della rottamazione quinquies anche a tutti i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali.
La nuova disciplina copre un elenco molto variegato di somme riscosse a livello locale. Nello specifico rientrano nella sanatoria:
L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’Ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine del 31 luglio scorso (si tratta di circa 1.500 enti locali che hanno aderito).
Tale misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati, per i quali la legge di bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma che sarà gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.
Calendario della rottamazione dei tributi locali
Preventivamente l’Ente interessato deve adottare un apposito provvedimento, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio scorso.
|
dal 15 ottobre |
dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 |
entro 31 marzo 2027 |
|
Comunicazione L'Agente della Riscossione rende disponibile i dati per individuare i carichi dei tributi locali definibili |
Adesione Il contribuente presenta la domanda di adesione all'Agente della Riscossione con modalità telematica |
Pagamento In un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali.
|
Sui piani rateali si applicano gli interessi calcolati al tasso annuo del 3%.
Procedura per l’adesione
Come già avvenuto per la rottamazione quinquies è possibile richiedere il prospetto informativo tramite l’accesso all’area riservata del sito di AdER. L’accesso è possibile con le credenziali digitali di Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione «Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)».
Una volta effettuata la richiesta, entro 12 ore, il sistema invia una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro cinque giorni.
In alternativa il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica sempre del sito di AdER, compilando il form disponibile nella sezione «Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)» e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro cinque giorni, il prospetto informativo.
La procedura di adesione proporrà l’elenco dei carichi rottamabili, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta, con la possibilità di azzerare tutte le somme aggiuntive rispetto alla quota capitale (sanzioni, aggio e interessi), con eccezione delle spese di notifica e delle spese per le procedure esecutive (pignoramenti).
Si dovrà poi indicare la modalità di pagamento, se si intende versare in un’unica soluzione o in rate; nel pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro (così come peraltro stabilito per la rottamazione quinquies).
Termini e modalità di pagamento
Aderito alla definizione agevolata entro il 15 dicembre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a comunicare l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), di pari ammontare. In caso di rateizzazione le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di utilizzare il pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. Se si decade dalla sanatoria, non è possibile rateizzare ulteriormente i debiti oggetto della stessa.
Effetti delle definizioni
Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione, il contribuente ottiene automaticamente una serie di effetti sospensivi e di tutela sui carichi inclusi nella domanda.
In particolare:
a) si sospendono i termini di prescrizione e decadenza, cioè i tempi entro cui l’amministrazione può richiedere il pagamento o esercitare azioni di riscossione;
b) sono sospesi anche gli obblighi di pagamento relativi a precedenti piani di rateizzazione già in corso alla data di presentazione della domanda, fino alla scadenza della prima (o unica) rata della nuova definizione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, salvo quelli già esistenti alla data della domanda; nel caso di fermo amministrativo, col pagamento della prima rata il fermo viene sospeso ed il mezzo può circolare liberamente;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive come pignoramenti o vendite forzate;
e) le procedure esecutive già iniziate vengono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Comuni che non aderiscono alla rottamazione
I comuni che non aderiscono alla rottamazione quinquies possono decidere autonomamente per alternative definizioni dei tributi locali; in questo caso, le regole sono stabilite liberamente a livello locale, con il solo limite che la quota capitale non può mai essere intaccata. Si può quindi giungere fino all’azzeramento di sanzioni e interessi, ma non oltre.
Si tratta di una facoltà a regime che non ha scadenze di legge. Peraltro, in alcune realtà locali la sanatoria autonoma si sovrappone alla rottamazione quinquies locale, con scadenze di pagamento molto diverse che potrebbero disorientare i contribuenti.
Inoltre, i comuni sono liberi di modulare a piacimento le definizioni, sia dei termini temporali, che nel perimetro dei tributi oggetto delle delibere.
16/10/2026